Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deliberato per il ritiro di una circolare Inps emessa lo scorso febbraio. La comunicazione penalizzava le agenzie somministratrici del Centro-Nord e gli utilizzatori del Sud Italia.
La diatriba tra Inps e agenzie del lavoro verte sull’interpretazione della norma relativa agli sgravi per i lavoratori nel Sud Italia. Contenuta nel decreto Agosto approvato del consiglio dei ministri dell’ex governo Conte, prevede una decontribuzione del 30% per le imprese del Mezzogiorno con lavoratori somministrati. A beneficiare dell’alleggerimento fiscale sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aree in cui i tassi di occupazione sono stati negativamente influenzati dalla pandemia di coronavirus.
Nella circolare appena citata, l’Inps di fatto escludeva dalla decontribuzione i datori di lavoro del Sud Italia che si avvalevano di manodopera somministrata proveniente da agenzie per il lavoro localizzate nel Centro-Nord.
La somministrazione di lavoro è un rapporto di lavoro tramite il quale un’azienda riceve prestazioni e servizi da parte di uno o più lavoratori assunti da un’agenzia specializzata. Una di queste, Jobtech, si occupa sia della gestione del processo di selezione dei candidati, sia della gestione degli aspetti salariali, contrattuali e previdenziali degli stessi. Le imprese, grazie all’intermediazione, sono così sgravate da qualsiasi onere burocratico.
Il, problema, però, è nato il febbraio scorso, quando l’Inps ha specificato che per poter godere dello sgravio contributivo per il lavoratore in somministrazione non avrebbe fatto fede la sede dell’utilizzatore. In poche parole, se un’agenzia di Milano, Firenze o Roma avesse inviato in missione i propri dipendenti presso un’impresa pugliese, campana o siciliana, non avrebbe potuto ottenere il beneficio della decontribuzione.
La sentenza del Tar del Lazio ha dato ragione alle agenzie somministratrici del Centro-Nord e alle aziende utilizzatrici del Sud che si vedevano ingiustamente private di un beneficio. L’Inps ha quindi cancellato il messaggio di febbraio con efficacia retroattiva, pubblicando una nuova nota in sostituzione di quella precedente. La legge, infatti, considera gli utilizzatori e non le agenzie somministratrici al centro di eventuali sgravi, esoneri e incentivi.
Il motivo è semplice: il costo del lavoro ha come destinatario ultimo l’utilizzatore. L’agenzia somministratrice non è altro che un intermediario, che porta la decontribuzione al proprio cliente finale.