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Comiso: “Un provvedimento per 20 anni e 4 consigli comunali?”

Giorgio Assenza scende nei particolari normativi per la delibera illegittima e risponde al sindaco uscente e alla sua “serie di approssimazioni volute”

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“Ignorare i più elementari principi giuridici è imbarazzante e diventa pericoloso per i cittadini quando a farlo è un saccente, invero ignorante, che si dichiara competente e tempesta di messaggi tendenziosi e fallaci i comisani e figuriamoci poi se è il sindaco uscente (praticamente uscito) a farlo sui social, mistificando la realtà. L’ormai praticamente ex primo cittadino arriva perfino a parlare di minacce che, secondo lui, sarebbe la semplice presentazione di una interrogazione alla Regione con la quale si chiede di far chiarezza sulla legittimità o meno della delibera della sua Giunta, emanata tre giorni dopo il primo turno elettorale e in attesa del ballottaggio, cioè quando le norme (che sotto elencheremo) chiaramente riferendosi a consigli e a giunte comunali dicono non sia possibile farlo a meno di urgenza e improrogabilità: requisiti qui non riconoscibili, specialmente se si nota che l’iter è cominciato nell’aprile ’17 e si è stiracchiato per oltre un anno, diventando improvvisamente urgente proprio in piena campagna elettorale. Il sindaco in uscita, inoltre, afferma che io avrei adombrato la sua intenzione di privatizzare il servizio idrico, cosa che non ho evidenziato né nell’atto ispettivo né nel mio intervento di ieri sulla stampa. Se mi si passa il gioco di parole, visto che stiamo parlando d’acqua, sarà mica …carbone bagnato? Ma dài, in fondo si delibererebbe soltanto su …affidamento in concessione - mediante finanza di progetto per gestione energetica integrata e efficientamento della rete idrica comunale e degli Impianti di sollevamento acque e niente più, e per un brevissimo lasso di tempo: 20 anni!!! Scusate: m’è sfuggito il sarcasmo. E, ora, mi si perdoni anche la prolissità di questo intervento ma tant’è che occorre far maggior chiarezza sul senso e sulla applicazione delle norme: È ormai giurisprudenza pacifica, corroborata da decine e decine di sentenze, il fatto che la ratio del comma 5 dell’articolo 38 del D.lgs 267/2000, che prevede l’obbligo di emanare esclusivamente atti urgenti e improrogabili, si applichi anche e soprattutto a sindaci e giunta oltre che ai consigli comunali. La norma nasce proprio per evitare che gli tutti gli organi in carica possano condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vadano a incidere sulla formazione della volontà popolare e favorire consiglieri e/o amministratori in carica che potrebbero anche rivestire la qualità di candidati alle amministrative. E ancora, altro fondamentale principio giuridico che ha indotto il legislatore a operare tale limitazione, recita che i poteri delle Amministrazioni si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, per evitare che un Organo in scadenza di mandato, con le proprie scelte, produca effetti permanenti per il futuro, vincolando così o condizionando l’operato dei nuovi titolari delle potestà amministrative.

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