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No ai botti nel centro urbano

Redazione
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Con apposita ordinanza, il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, ha vietato l'utilizzo botti e petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.

“Come abbiamo già fatto l'anno scorso – ha dichiarato il sindaco – vogliamo dare un segnale di civiltà e di sensibilità civiche, a tutela non solo delle persone, ma anche degli animali”.

Questo il testo completo dell'ordinanza:

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende sollecitare il senso di responsabilità individuale e la sensibilità della comunità amministrata, con la promozione di attività di prevenzione al fine di fare acquisire consapevolezza del pregiudizio che taluni comportamenti possono procurare alle persone, agli animali e alle cose;

CONSIDERATO che è consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; che ogni anno, per come riporta la cronaca nazionale, vengono sottoposti a sequestro ingenti quantitativi di artifici - non consentiti dalla legge e immessi abusivamente in commercio -  il cui utilizzo è causa di danni, anche gravi, alle persone e agli animali d'affezione; che l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere può provocare  anche ingenti danni  alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con  sostanze esplosive; che l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita, è spesso causa di pericolo, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici a chiunque ne venga in contatto; che tale pericolo sussiste anche nell'utilizzo di prodotti che non producono detonazione, ma un effetto esclusivamente luminoso, qualora  utilizzati in luoghi affollati e alla presenza di bambini; che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che - oltre a creare pericolo a persone, animali e cose - provoca inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio e di razzi, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti sono da sempre causa di disagio di molti cittadini che, a motivo del mancato rispetto delle precauzioni di utilizzo, hanno richiesto all'Amministrazione l'emissione di provvedimenti interdittivi dell'utilizzo nei centri abitati;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano comportamenti scorretti nell’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

RITENUTO necessario limitare l’uso incontrollato di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

RITENUTO necessario provvedere al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti, sia per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verifichino comportamenti che alterino il decoro urbano.

VISTO lo Statuto comunale

ORDINA per le motivazioni sopra espresse - fatti salvi i casi dove vi siano regolari autorizzazioni - è vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.

AVVERTE che i botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e a distanza di sicurezza dalle persone e dagli animali; che l'acquisto di tali prodotti va effettuato da rivenditori autorizzati e che gli stessi debbono riportare la  dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; che è vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino rischi in caso di un utilizzo maldestro.

INFORMA che la violazione della  presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00,  per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 250,00 (come previsto nella deliberazione della Giunta municipale n. 411 del 12 giugno 2009),  il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, stessa legge, fatte salve eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di illecito penale il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio on line del Comune, l' inserimento sul sito Internet del Comune e l'ampia diffusione nei luoghi oggetto del presente divieto; che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Ragusa e al Commissariato PS, alla Compagnia Carabinieri, alla Tenenza Guardia di Finanza e al distaccamento Polizia Stradale di Vittoria;

INCARICA il Comando di Polizia municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Avverso alla presente Ordinanza può proporsi ricorso innanzi al Tar entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto.

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