La Nota:
spese comunali in regime di gestione provvisoria: delibera n. 113 del 6 maggio 2016/Giunta comunale; direttiva prot. n. 24200 del 4 maggio 2016/Resp. IX Settore.
Egregio Signor Sindaco, Le parlerò, oggi di «gestione provvisoria». Un tema tra i più precisi dell'intera normativa comunale, all'interno del quale difficilmente si può sbagliare, anche se lei c'è riuscito. Non è certamente l'unico in Italia, perché la politica nazionale è stata sempre ispirata ai valori della competizione elettorale e del «si faccia purché si faccia». Le è certamente noto che all'articolo 151, comma 1, del Tuel, si fissa «al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo». Ciò significa che l'Amministrazione avrebbe dovuto approvare il bilancio di previsione 2016 entro e non oltre 31 dicembre 2015. E' previsto altresì, (su un presupposto a mio avviso erroneo) che in caso di difficoltà il termine possa essere differito «con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». E così è stato per ben due volte: il Ministro degli interni ha emanato un primo decreto, il 28 ottobre 2015, per differire la deliberazione del bilancio al 31 marzo 2016; e un secondo decreto, il 1° marzo 2016, per differirla al 30 aprile dello stesso anno. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 siamo stati, dunque, in «esercizio provvisorio». Scaduto il 30 aprile, il bilancio non è stato, ad onta dei differimenti, deliberato, sicché l'Amministrazione è entrata in regime di «gestione provvisoria» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 163, comma 2 del Tuel. L'Amministrazione comunale, dunque, lascia l'esercizio provvisorio ed entra in regime di «gestione provvisoria». La differenza lei la conosce: non si può più spendere in dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato e occorre limitarsi alle spese strettamente indicate dal legislatore per non produrre danni alla collettività. Gli atti di governo che l'Amministrazione può compiere, in regime di gestione provvisoria, sono puntualmente determinati in altra parte dello stesso articolo 163, comma 2, che così dispone: «Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente». Come vede il legislatore distingue tra assunzione di (nuove) obbligazioni ed esecuzione di pagamenti (per nuove e vecchie obbligazioni). Nuove obbligazioni possono essere assunte se e solo se derivanti da: - provvedimenti giurisdizionali esecutivi; - obblighi di legge; - interventi atti ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Già da questa sola triade dovrebbe intuirsi che, in regime di gestione provvisoria, non sono ammesse nuove decisioni di spesa, ancorché in qualche modo illuminate, del sindaco. della giunta o di chicchessìa, se non rientrano tra i provvedimenti giurisdizionali esecutivi, gli obblighi di legge e il dovere di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Se tutto dipendesse, come dipende, da questa indicazione, che è imperativa, lei potrebbe restare tranquillamente a casa. Almeno per il tempo che dura la gestione provvisoria. Se analizziamo il più ampio novero dei pagamenti, la logica resta quella di evitare ogni nuova spesa, non solo quelle inutili, ma qualunque di esse non rientri nell'elenco tassativo che, per chiarezza, ripropongo: - assolvimento di obbligazioni già assunte; - assolvimento di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; - assolvimento di obblighi speciali nascenti da leggi tassative; - spese per il personale; - pagamento di residui passivi; - pagamento di mutui (già contratti) e canoni (per servizi già contratti); - pagamento di imposte e tasse; - applicazione di provvedimenti atti ad evitare danni gravi e certi all'ente. Se siamo d'accordo, le evito ogni analisi di merito circa l'obbligatorietà della norma in discussione. Anche sotto il profilo dei pagamenti, lo chieda al segretario generale, non è ammissibile alcun cespite di spesa che èsuli da quelli indicati in modo tassativo nella legge. Ciò premesso vengo alle ragioni del mio odierno intervento. Ho potuto constatare che è stata assunta una deliberazione di Giunta, la n. 113 del 6 maggio 2016, per la realizzazione di un complesso di iniziative finanziate sotto il nome di «Festival della famiglia». Si tratta di manifestazioni proposte al Sindaco dal responsabile del IX settore su impulso dell'assessore Rita Floridia. La proposta, comunque, è stata formulata in piena gestione provvisoria il 4 maggio 2016 e, per altro, con almeno tre anomalìe: - non rientra in alcuna delle voci di spesa previste al comma 2 dell'articolo 163 del Tuel; - manca di un formale, oltre che autonomo e specifico, provvedimento di impegno, poiché si afferma che alla spesa «si può far fronte con la somma già anticipata all'Economo Comunale con Determina n° 357 del 17/02/ 2016». Sottolineo il «si può» che è proprio della direttiva e non della determina. Riscontrata la determina 357 si evincono due espressioni significative per quanto qui interessa: nella parte motiva si afferma: «che gli uffici del Settore necessitano di materiale di cancelleria, modulistica, cartucce, etc. per il normale funzionamento degli uffici»; nella parte deliberativa, al numero 2, che si anticipa «all'Economo Comunale, (...), la somma complessiva di euro 1.500,00, per l'acquisto materiale informatico, di cancelleria e modulistica, e quant'altro necessario». E' da ritenere, dunque, che l'impegno verso l'economo sia stato rimosso per sostituirlo con l'odierno. L'anticipazione, infatti, serve a coprire sicure esigenze d'ufficio, non certamente il «festival della famiglia»; - non si comprende esattamente quale sia l'effettiva spesa, se si tiene conto che la determina indica una spesa presunta di 800,00 euro; l'Assessore Rita Floridia parla di 1.500,00 euro; e la somma anticipata all'economo, vedi caso, coincide con i 1.500 euro presunti dalla dottoressa Floridia. Il caso evidenzia un po' di superficialità, specialmente se si considera che troppo spesso si utilizza l'anticipazione all'economo per compiere erogazioni vietate dalla legge. La delibera n. 113 e la «direttiva» prot. n. 24200 del 4 maggio 2016, quest'ultima dichiarata «provvedimento immediatamente eseguibile», vanno dunque revocate per violazione dell'articolo 163, comma 2, del Tuel e non solo. Penso sia d'accordo. Ove non lo fosse si potrebbero chiedere lumi alla Procura della Corte dei conti. Colgo l'occasione per osservare che anche il bilancio di previsione 2015 non è stato ancora approvato, anche per esso, siamo stati in regime di gestione provvisoria con le conseguenziali restrizioni di spesa. Sarà mia cura verificare la legittimità delle iniziative realizzate.